Licenziamenti GLS, una sentenza inquietante

Piacenza -

Singolare ed inquietante; non troviamo altre parole per commentare le motivazioni con cui la sezione del lavoro del Tribunale di Piacenza ha giustificato il licenziamento di 33 lavoratori dell'hub GLS cittadino, rei di aver scioperato per richiedere sicurezza sul posto di lavoro.

Singolare ed inquietante per le due categorie evocate ossia: lo sciopero motivato come una guerra tra bande sindacali concorrenti e il datore di lavoro definito, al pari del don Abbondio dei Promessi Sposi di manzoniana memoria, un "vaso di coccio tra vasi di ferro".

Inquietudine che aumenta a fronte della considerazione che USB avrebbe travalicato le finalità dello sciopero per emarginare un altro lavoratore del magazzino (cosa non vera).

Eppure la dinamica dei fatti che hanno provocato gli scioperi è nota, chiara e citata anche dal Giudice del lavoro.

Un lavoratore aggredì con un tirapugni tre suoi colleghi mandandoli al pronto soccorso; i colleghi e gli amici dei ricoverati richiesero che il datore di lavoro non mettesse nel medesimo turno aggressore e aggrediti perché gli aggrediti non si sentivano tranquilli a lavorare con uno che si presentava in servizio con un tirapugni.

Qui non si tratta delle tessere sindacali che picchiatori e menati hanno in tasca; si trattava di evitare che si ripetesse il fatto che uno entra al lavoro e non ne esce per andare a casa, bensì al pronto soccorso.

Nonostante la gravità dell'accaduto USB e i lavoratori aggrediti non chiesero mai il licenziamento dell'aggressore, ma al contrario che mediante soluzioni organizzative non ci fosse coesistenza lavorativa per evitare ulteriori tensioni.

Inspiegabilmente il datore di lavoro, che anche a termini di legge deve tutelare la sicurezza dei dipendenti nel luogo ove questi svolgono le loro mansioni, se ne fregò bellamente. Perché consentì che si riscaldassero gli animi?

Tale  comportamento produsse la serie di scioperi che avevano come motivazione dichiarata la richiesta di serenità e sicurezza sul posto di lavoro, senza pretendere nessun licenziamento e nemmeno alcuna sanzione di altro tipo. Scioperi che sono stati incomprensibilmente considerati nella sentenza come "assenza ingiustificata".

In quell'occasione il sindacato esercitò non solo un diritto costituzionalmente sancito, ma anche il dovere morale di orientare una protesta verso le forme tradizionali dell'agire sindacale per evitare che si affermasse una spirale di conflitto che avrebbe potuto sfociare in pratiche ingovernabili.

USB rigetta con fermezza il teorema della lotta tra bande che travisa il significato che involontariamente la sentenza assume: ossia la delegittimazione del diritto di sciopero e l'affermazione del diritto al lavoro sicuro.

Avverso tale sentenza è già stato attivato tutto il servizio legale del sindacato e verranno sollecitati i ministeri competenti al fine di garantire l'esercizio pieno del diritto di sciopero.

USB nel riconoscere senza se e senza ma il principio costituzionale dell'indipendenza della magistratura, non rinuncia ad esercitare una trasparente critica quando ritiene che siano commessi errori, sino al compimento di tutti i gradi di giudizio; non rinuncia e non indietreggerà mai nella difesa del diritto di sciopero.

 

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